A cura dell’Avv. Diego De Paolis

Essere impiegati in una missione internazionale non significa trovarsi in una “zona franca” dal punto di vista penale. Al contrario, per il militare italiano inviato all’estero può operare un sistema particolarmente articolato, nel quale si intrecciano diritto penale militare, diritto penale comune, regole di ingaggio, ordini ricevuti, accordi internazionali e norme dello Stato nel quale si svolge la missione.
Il punto di partenza è la legge 21 luglio 2016, n. 145, che disciplina la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. La legge ricomprende le missioni svolte nell’ambito dell’ONU e di altre organizzazioni internazionali cui appartiene l’Italia, oltre alle operazioni condotte in conformità al diritto internazionale e agli obblighi derivanti da alleanze o accordi internazionali.
La conseguenza pratica è importante: prima di valutare la responsabilità di un militare per un fatto avvenuto durante un’operazione estera occorre individuare quale disciplina fosse applicabile alla specifica missione e quale fosse il quadro operativo nel momento in cui il fatto è avvenuto.
1. Inquadramento normativo: quale codice si applica al militare in missione?
La regola generale è contenuta nell’art. 19 della legge n. 145/2016: al personale che partecipa alle missioni internazionali e al personale inviato a supporto delle stesse si applica, in via ordinaria, il Codice penale militare di pace.
La competenza per i reati militari è attribuita al Tribunale militare di Roma. Resta tuttavia salva la possibilità che il Governo deliberi l’applicazione delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.
Questo significa che la semplice circostanza che un militare sia impegnato in un teatro operativo caratterizzato da elevata pericolosità o da combattimenti non determina automaticamente l’applicazione del codice militare di guerra.
La stessa Corte costituzionale, occupandosi della precedente disciplina delle missioni internazionali, ha ricordato come l’applicazione della legge penale militare di guerra alle operazioni all’estero non possa essere ricavata automaticamente dalla mera presenza di un contingente italiano fuori dal territorio nazionale.
Uso della forza e regole di ingaggio
Uno degli aspetti più delicati riguarda l’uso delle armi e della forza.
L’art. 19 prevede una specifica causa di non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali e per necessità delle operazioni militari, utilizza – o ordina di utilizzare – armi, forza o altri mezzi di coazione fisica in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti.
Non si tratta quindi di un’immunità generale.
Il punto decisivo diventa spesso stabilire se la condotta concreta fosse realmente coperta dalle Rules of Engagement (ROE), dalle direttive operative e da un ordine legittimo.
Inoltre, la speciale causa di non punibilità non può trasformarsi in uno “scudo” rispetto ai crimini internazionali: la legge esclude espressamente la sua operatività per genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione richiamati dallo Statuto della Corte penale internazionale.
2. Casi pratici: quando può nascere una responsabilità penale?
Un primo caso tipico riguarda il militare che utilizza l’arma durante un checkpoint. Se un veicolo non rispetta l’alt e viene aperto il fuoco, non basta domandarsi se il militare abbia materialmente sparato. Occorre ricostruire la minaccia percepibile in quel momento, le ROE applicabili, gli ordini ricevuti, le procedure previste per l’escalation della forza e le concrete possibilità di reazione.
Un secondo scenario riguarda la disobbedienza a un ordine durante un’operazione. In teatro operativo le conseguenze di un rifiuto possono essere molto più rilevanti rispetto a quelle normalmente associate a una violazione disciplinare. La qualificazione del fatto dipende però dalla natura dell’ordine, dalla sua legittimità e dalle circostanze nelle quali è stato impartito.
La legge sulle missioni contempla, inoltre, particolari strumenti procedurali per reati militari come disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza aggravata contro un inferiore.
Un terzo caso può riguardare condotte contro persone o beni della popolazione locale. Qui il quadro diventa ancora più complesso perché possono entrare in gioco la legge penale italiana, gli accordi sullo status delle forze e la giurisdizione dello Stato ospitante.
È proprio in questo ambito che si parla spesso, in maniera non sempre tecnicamente corretta, di “immunità”.
Immunità all’estero: il militare italiano è sempre protetto?
No. Non esiste una regola generale secondo cui il militare italiano inviato all’estero sarebbe penalmente immune.
Occorre verificare il trattato, lo Status of Forces Agreement (SOFA), l’accordo internazionale o l’intesa applicabile alla specifica missione. Tali strumenti possono disciplinare quale Stato abbia giurisdizione, in quali circostanze essa sia esercitabile e quale autorità abbia priorità nell’esercizio dell’azione penale.
Per questo motivo, davanti a un procedimento nato durante una missione, la verifica dello status giuridico del contingente costituisce uno dei primi passaggi difensivi.
La questione è diversa dalla causa di non punibilità prevista dall’art. 19 per l’uso della forza conforme alle regole operative: immunità o disciplina della giurisdizione e scriminante penale non sono sinonimi.
3. Rischi e sanzioni
Un fatto commesso all’estero può produrre conseguenze su più livelli.
Il militare può essere esposto a responsabilità penale militare, responsabilità penale ordinaria e conseguenze disciplinari. A seconda del fatto possono inoltre sorgere profili risarcitori o amministrativi.
Per i reati ordinari commessi dal cittadino che partecipa alla missione nel territorio e durante il periodo in cui essa si svolge, la legge n. 145/2016 detta anche specifiche regole di competenza territoriale, attribuendola al Tribunale di Romanei casi previsti dall’art. 19, comma 10.
Sul versante strettamente militare, le pene previste dal Codice penale militare di pace possono incidere direttamente sulla libertà personale. La giurisprudenza costituzionale continua peraltro a confrontarsi con il rapporto tra peculiarità dell’ordinamento militare e garanzie fondamentali: nel 2025, ad esempio, la Corte costituzionale si è occupata del trattamento sanzionatorio della diffamazione militare previsto dall’art. 227 c.p.m.p.
È quindi essenziale non ridurre un episodio avvenuto durante una missione a una semplice “questione disciplinare”: uno stesso fatto può richiedere valutazioni appartenenti a ordinamenti e procedimenti differenti.
4. Consigli pratici per militari, difesa e aziende che operano con la Difesa
Quando si verifica un incidente operativo, la ricostruzione delle prime ore può diventare determinante.
Per il militare sottoposto a indagine è importante individuare tempestivamente un difensore con esperienza nel diritto penale militare, evitando ricostruzioni informali o dichiarazioni non coordinate con la strategia difensiva.
È inoltre essenziale conservare e individuare immediatamente la documentazione potenzialmente rilevante: ordini operativi, ROE, rapporti di servizio, comunicazioni, log, registrazioni disponibili, turni, catena di comando e nominativi dei presenti.
Per comandi, enti e imprese che lavorano a supporto della Difesa è invece opportuno predisporre preventivamente procedure di incident response, chiarendo chi deve conservare la documentazione, chi può interfacciarsi con l’autorità giudiziaria e quali informazioni siano eventualmente classificate o soggette a particolari restrizioni.
Soprattutto nei casi di uso della forza, la difesa non dovrebbe limitarsi alla domanda “che cosa è successo?”, ma ricostruire anche quali informazioni fossero concretamente disponibili al militare nel momento della decisione.
Una valutazione compiuta a posteriori con informazioni che l’operatore non possedeva al momento dell’evento rischia infatti di restituire un quadro incompleto della dinamica operativa.
5. Quando rivolgersi a un avvocato esperto in diritto penale militare
Un procedimento nato durante una missione internazionale richiede spesso di coordinare fonti molto diverse: Codice penale militare, Codice penale ordinario, legge sulle missioni internazionali, ROE, ordini operativi, accordi internazionali e norme sulla giurisdizione.
Per questo è opportuno richiedere assistenza sin dalle prime fasi dell’indagine, soprattutto quando sono coinvolti uso delle armi, disobbedienza, insubordinazione, lesioni, morte di persone, sequestri di materiale, interrogatori o contestazioni relative all’esecuzione degli ordini.
Hai ricevuto un avviso, sei coinvolto in un’indagine relativa a fatti avvenuti durante una missione internazionale oppure la tua azienda deve gestire un incidente con possibili profili penali militari? Richiedi una consulenza riservata per esaminare il caso, individuare la normativa applicabile e definire tempestivamente la strategia di tutela.
FAQ sui reati militari nelle missioni internazionali
Quale codice penale si applica ai militari italiani in missione all’estero?
In linea generale, l’art. 19 della legge n. 145/2016 prevede l’applicazione del Codice penale militare di pace. Il Governo può tuttavia deliberare l’applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra.
Un militare italiano all’estero gode dell’immunità penale?
Non automaticamente. Occorre verificare il SOFA, il trattato o l’accordo internazionale applicabile alla missione. La disciplina può incidere sull’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ospitante, ma non equivale a una generale irresponsabilità penale.
Un militare può essere punito se usa l’arma durante una missione?
Dipende dalle circostanze. L’art. 19 della legge n. 145/2016 contempla una specifica causa di non punibilità quando l’uso della forza sia necessario alle operazioni e avvenga conformemente alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti. La protezione non si estende ai crimini internazionali indicati dalla stessa disposizione.
Chi giudica i reati militari commessi durante una missione?
Per i reati militari commessi dal personale impiegato nelle missioni internazionali la legge individua la competenza del Tribunale militare di Roma. Per i reati appartenenti alla giurisdizione ordinaria opera la disciplina specifica prevista dall’art. 19 della legge n. 145/2016.
Un ordine ricevuto dal superiore esclude sempre la responsabilità?
No. È necessario verificare la legittimità dell’ordine, il suo contenuto, le circostanze concrete e la normativa applicabile. La stessa disciplina speciale sull’uso della forza fa riferimento agli ordini legittimamente impartiti, non a qualsiasi ordine ricevuto.
Fonti normative e giurisprudenziali
Testo ufficiale della Legge 21 luglio 2016, n. 145 – partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali: Normattiva – Legge n. 145/2016
Per l’evoluzione dell’applicazione della legge penale militare alle missioni all’estero: Corte costituzionale, ordinanza n. 402/2008
Sul rapporto tra missioni internazionali e disciplina speciale del personale militare: Corte costituzionale, sentenza n. 240/2016
Per un esempio recente relativo alle garanzie costituzionali nell’ambito dei reati militari: Corte costituzionale, sentenza n. 127/2025
Approfondimento istituzionale sulla disciplina penale dell’art. 19 della legge n. 145/2016: Senato della Repubblica – disciplina delle missioni internazionali