Diritto Penale Agroalimentare

Nuovi reati alimentari: guida alla Legge 75/2026 e responsabilità delle aziende agroalimentari

A cura dell’Avv. Diego De Paolis

La riforma dei reati agroalimentari del 2026 introduce novità importanti per chi produce, trasforma, distribuisce o commercializza alimenti. La Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, rafforza la tutela del patrimonio agroalimentare e interviene sul sistema delle responsabilità penali e amministrative legate alle frodi alimentari.

Le conseguenze possono interessare non soltanto il produttore che realizza un alimento non conforme, ma anche gli operatori coinvolti nella distribuzione, nell’importazione e nella vendita, comprese le attività svolte attraverso piattaforme digitali.

Che cosa cambia concretamente? Quali condotte possono diventare penalmente rilevanti e come possono tutelarsi le imprese?

In questa guida analizziamo le principali novità, gli scenari pratici e le misure da adottare per ridurre i rischi legali.

Inquadramento normativo: che cosa prevede la riforma

La Legge n. 75/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed è entrata in vigore il 29 maggio 2026.

Tra gli interventi più rilevanti figura la riorganizzazione delle disposizioni del Codice penale dedicate ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare.

Il nuovo reato di frode alimentare

Il nuovo articolo 517-sexies del Codice penale disciplina il delitto di frode alimentare. La disposizione riguarda, fuori dai casi previsti da fattispecie più gravi, chi opera nell’ambito di attività agricole, commerciali, industriali o di intermediazione e, allo scopo di ingannare il compratore e ottenere un profitto, importa, trasporta, distribuisce, vende o mette in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente difformi da quanto dichiarato o pattuito in relazione a origine, provenienza, qualità o quantità.

La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro. La legge esclude la punibilità quando il fatto è di lieve entità, valutata anche in relazione alla quantità o al valore del prodotto e all’assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

La norma assume particolare rilievo perché considera anche condotte realizzate attraverso strumenti digitali e tecniche di comunicazione a distanza.

Alimenti con segni mendaci

Il nuovo articolo 517-septies del Codice penale punisce l’utilizzo, a fini di profitto, di segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli destinati a indurre in errore il compratore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o dei loro ingredienti.

La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.

Tutela rafforzata delle denominazioni protette

La riforma modifica anche l’articolo 517-quater del Codice penale, relativo alla contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari. La pena viene portata alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 10.000 a 50.000 euro.

Sono inoltre previste circostanze aggravanti per specifiche condotte, tra cui quelle riguardanti indicazioni geografiche e denominazioni protette, falsi documenti di trasporto, determinate ipotesi di particolare gravità e prodotti presentati come biologici senza la relativa certificazione.

La legge abroga gli articoli 516 e 517-bis del Codice penale, ridisegnando il quadro delle fattispecie interessate dalla riforma.

Il collegamento con il D.Lgs. 231/2001

Un aspetto centrale per le imprese è l’intervento sull’articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati delitti contro l’industria e il commercio.

La Legge n. 75/2026 interviene sul catalogo dei reati presupposto richiamando l’articolo 517-quater e la specifica ipotesi aggravata prevista dall’articolo 517-octies, quarto comma, del Codice penale.

Attenzione: non è corretto concludere che ogni frode alimentare prevista dai nuovi articoli 517-sexies e 517-septies determini automaticamente la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Occorre verificare la specifica fattispecie applicabile, il catalogo dei reati presupposto e le condizioni previste dalla disciplina.

Per le aziende, diventa quindi essenziale valutare l’adeguatezza dei modelli organizzativi, dei controlli interni e delle procedure di tracciabilità.

Casi pratici: quando produttori e commercianti rischiano

Le nuove disposizioni possono avere conseguenze concrete lungo tutta la filiera agroalimentare. Ecco alcuni esempi utili per comprendere i possibili profili di rischio.

Caso 1 – Origine dichiarata diversa da quella reale

Un’impresa commercializza un alimento indicando in etichetta una provenienza italiana, benché la documentazione disponibile attesti un’origine diversa. Se ricorrono gli elementi richiesti dalla norma, la condotta può integrare una frode alimentare o un’altra fattispecie applicabile, in base alle circostanze.

Caso 2 – Vendita online con descrizioni ingannevoli

Un commerciante pubblicizza su un sito di e-commerce un prodotto come biologico certificato, senza che esista la relativa certificazione. La presentazione commerciale può assumere rilievo penale, soprattutto se ricorrono gli elementi previsti per l’uso di indicazioni ingannevoli o le specifiche aggravanti della legge.

Caso 3 – Ingredienti e qualità non corrispondenti

Un produttore vende un alimento dichiarando ingredienti, caratteristiche qualitative o quantità sostanzialmente diverse da quelle effettive. La rilevanza penale dipenderà dalla natura della difformità, dalle dichiarazioni effettuate e dagli elementi soggettivi richiesti dalla fattispecie.

Caso 4 – Distribuzione di prodotti con indicazioni DOP o IGP contraffatte

Un distributore mette in vendita prodotti che sa essere contrassegnati da denominazioni di origine o indicazioni geografiche contraffatte o alterate. In presenza dei presupposti previsti dalla legge, possono venire in rilievo le disposizioni dell’articolo 517-quater, con un quadro sanzionatorio più severo.

Questi esempi non comportano automaticamente una condanna: ogni vicenda deve essere esaminata sulla base delle prove, della documentazione commerciale, della consapevolezza dell’operatore e delle circostanze concrete.

Rischi e sanzioni: quali conseguenze per le imprese?

La riforma rende particolarmente importante la prevenzione. Le conseguenze di una violazione possono riguardare diversi livelli.

  • Responsabilità penale personale: amministratori, responsabili aziendali o altri soggetti possono essere coinvolti quando sussistono gli elementi del reato e i criteri di attribuzione della responsabilità individuale.
  • Sanzioni pecuniarie e pene detentive: le pene variano in funzione della fattispecie contestata, delle circostanze e dell’eventuale concorso di reati.
  • Chiusura temporanea: nei casi previsti dall’articolo 517-octies, il giudice può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da cinque giorni a tre mesi, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma.
  • Confisca e misure patrimoniali: la legge prevede specifiche conseguenze patrimoniali per i reati interessati, da valutare secondo la disposizione applicabile.
  • Responsabilità dell’ente: nei casi in cui ricorra un reato presupposto incluso nel D.Lgs. 231/2001, l’impresa può essere esposta anche alle conseguenze previste da tale disciplina.

A questi rischi si aggiungono i possibili costi di richiami o ritiri dei prodotti, le controversie commerciali, la perdita di clienti e il danno reputazionale.

Non ogni errore di etichettatura costituisce un reato: alcune violazioni possono avere natura amministrativa, mentre per altre occorrono ulteriori elementi, compresi quelli soggettivi. La corretta qualificazione giuridica è quindi fondamentale.

Consigli pratici per la difesa e per le aziende

La risposta più efficace alla riforma non è intervenire soltanto dopo un controllo o la ricezione di un avviso di garanzia. È preferibile individuare in anticipo le vulnerabilità della filiera.

1. Verificare etichette e comunicazioni commerciali. Controllare che origine, provenienza, ingredienti, qualità, quantità e certificazioni siano coerenti con le caratteristiche effettive del prodotto. La verifica deve comprendere sito web, cataloghi, marketplace e materiale pubblicitario.

2. Rafforzare la tracciabilità. Conservare documenti di acquisto, schede tecniche, certificazioni, documenti di trasporto, registri di lotto e informazioni sui fornitori. La documentazione deve consentire di ricostruire il percorso del prodotto e giustificare le dichiarazioni rivolte al consumatore.

3. Riesaminare il modello 231. Le imprese interessate dovrebbero verificare il catalogo dei reati presupposto applicabile, i protocolli di controllo, i flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza e le procedure di gestione delle anomalie. L’aggiornamento deve essere concreto e proporzionato ai rischi aziendali.

4. Formare il personale. Gli addetti agli acquisti, alla qualità, alla logistica, alle vendite e al marketing devono sapere quali dichiarazioni possono essere utilizzate e quali documenti occorre acquisire prima della commercializzazione.

5. Gestire correttamente ispezioni e contestazioni. In caso di controllo, occorre preservare la documentazione, ricostruire i fatti, individuare i soggetti coinvolti e valutare tempestivamente la strategia difensiva con un professionista. Non è opportuno modificare o eliminare documenti rilevanti.

Per la difesa, è importante esaminare la corrispondenza tra prodotto e dichiarazioni, la provenienza delle informazioni, l’eventuale affidamento su fornitori, la consapevolezza dei soggetti coinvolti e la corretta applicazione della norma nel tempo. Ogni valutazione deve essere individualizzata.

Consulenza legale: come tutelare la tua azienda

La Legge n. 75/2026 rende opportuno un controllo mirato delle procedure aziendali per chi opera nel settore alimentare. Aspettare una contestazione può significare affrontare il problema quando sono già in gioco documenti, rapporti commerciali e reputazione.

Una consulenza legale preventiva può aiutare a:

  • verificare etichette, claim commerciali e documentazione di filiera;
  • individuare i principali rischi penali e amministrativi;
  • valutare l’adeguatezza del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;
  • predisporre procedure interne e protocolli di controllo;
  • pianificare la gestione di ispezioni, sequestri e contestazioni.

Vuoi verificare se la tua impresa è pronta alla riforma dei reati alimentari del 2026?

Contatta lo studio per una valutazione della posizione aziendale, delle procedure di controllo e degli eventuali interventi correttivi. Una verifica tempestiva può contribuire a prevenire contestazioni e a costruire una strategia di tutela adeguata alla tua attività.

FAQ – Domande frequenti sui nuovi reati alimentari 2026

La Legge 75/2026 è già in vigore?

Sì. È entrata in vigore il 29 maggio 2026.

Quali sono i nuovi reati alimentari?

Tra le principali novità figurano il delitto di frode alimentare, previsto dall’articolo 517-sexies del Codice penale, e quello di commercio di alimenti con segni mendaci, previsto dall’articolo 517-septies.

Anche chi vende online può essere coinvolto?

Sì. Le nuove disposizioni considerano espressamente anche condotte realizzate tramite tecniche di comunicazione a distanza e strumenti digitali, quando ricorrono gli elementi del reato.

Tutti gli errori in etichetta sono reati?

No. La qualificazione dipende dalla violazione, dalle circostanze e dagli elementi richiesti dalla singola norma. Alcune condotte possono comportare sanzioni amministrative anziché penali.

La mia azienda risponde automaticamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001?

No. La responsabilità dell’ente richiede i presupposti previsti dalla legge e un reato incluso nel catalogo applicabile. È necessario verificare la specifica fattispecie e le condizioni di responsabilità.

Come può tutelarsi un’impresa agroalimentare?

Con verifiche su etichette e pubblicità, tracciabilità documentale, controllo dei fornitori, formazione del personale e revisione dei presidi organizzativi e, ove pertinente, del modello 231.

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