A cura dell’Avv. Diego De Paolis

Il presente elaborato affronta l’impiego operativo di droni e sistemi automatizzati in chiave di diritto penale, con particolare attenzione alla posizione del militare raggiunto da indagini o da processo penale.
L’obiettivo non è giustificare condotte illecite, ma individuare i criteri che impediscono una responsabilità automatica o meramente oggettiva: personalità della responsabilità, nesso causale, elemento soggettivo, prevedibilità dell’evento, prova oltre ogni ragionevole dubbio e corretta applicazione delle cause di giustificazione.
Inquadramento penalistico: dal rischio operativo all’imputazione personale
Il processo penale non può fondarsi sulla sola constatazione che un drone o un sistema automatizzato abbia prodotto un evento lesivo. Occorre dimostrare, caso per caso, che una persona determinata abbia tenuto una condotta penalmente rilevante, causalmente collegata all’evento e sorretta da dolo o colpa. In questa prospettiva assumono rilievo l’art. 27 Cost., che sancisce la personalità della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza; gli artt. 40 e 41 c.p., in materia di causalità; gli artt. 42 e 43 c.p., relativi all’elemento soggettivo; e le norme speciali dell’ordinamento militare che regolano ordini, disciplina, uso delle armi e doveri di servizio.
Nesso causale: il primo terreno difensivo
In un procedimento penale relativo all’uso di droni o sistemi automatizzati, la difesa deve anzitutto contestare ogni ricostruzione semplificata del nesso causale. L’art. 40 c.p. richiede che l’evento sia conseguenza dell’azione o dell’omissione dell’imputato; nei reati omissivi, inoltre, occorre dimostrare che l’imputato aveva un obbligo giuridico specifico di impedire l’evento. L’art. 41 c.p. impone poi di valutare eventuali concause: malfunzionamenti del sistema, perdita del collegamento, dati di intelligence errati, interferenze, errore di classificazione algoritmica, ordini provenienti da livelli superiori o condotte autonome di altri soggetti della catena operativa.
La soluzione favorevole all’imputato consiste nel sostenere che, in assenza di prova certa sul collegamento tra la sua condotta e l’evento, non può essere pronunciata condanna. Se l’evento deriva da una pluralità di fattori non dominabili dall’imputato, o se non è provato quale decisione abbia inciso in modo determinante sull’ingaggio, la formula difensiva potrà orientarsi verso “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, a seconda che manchi la prova del fatto storico o del contributo personale.
Dolo, colpa e prevedibilità dell’evento
Gli artt. 42 e 43 c.p. escludono che la responsabilità possa fondarsi sul solo risultato lesivo. Occorre provare che il militare abbia agito con dolo, cioè con coscienza e volontà del fatto, oppure con colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari. Nell’impiego di sistemi automatizzati, la colpa non può essere affermata in modo generico: occorre individuare quale regola cautelare sia stata violata, se essa fosse conoscibile dall’imputato, se fosse concretamente esigibile una condotta alternativa e se tale condotta avrebbe evitato l’evento.
In chiave difensiva, è decisivo valorizzare la differenza tra errore operativo e colpa penalmente rilevante. Non ogni valutazione errata del bersaglio integra reato: occorre dimostrare che l’errore fosse prevedibile ed evitabile secondo le informazioni disponibili nel momento dell’azione, non alla luce di una ricostruzione successiva. La difesa dovrà quindi ricostruire il contesto tattico, il tempo decisionale, la qualità dei dati disponibili, l’addestramento ricevuto, i limiti del sistema e le istruzioni effettivamente impartite.
Ordine, adempimento del dovere e uso legittimo delle armi
L’art. 51 c.p. prevede che l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell’autorità escluda la punibilità. In ambito militare, tale principio deve essere coordinato con l’art. 1349 del Codice dell’ordinamento militare, secondo cui gli ordini devono attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto; il militare ha invece il dovere di non eseguire l’ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato.
Per l’uso della forza, assumono rilievo anche l’art. 53 c.p. e, per i reati militari, l’art. 41 c.p.m.p. sull’uso legittimo delle armi, oltre alle regole d’ingaggio e agli ordini operativi. Una linea difensiva favorevole può quindi fondarsi sull’adempimento di un dovere di servizio, sulla conformità dell’azione alle regole d’ingaggio, sull’esistenza di un ordine non manifestamente criminoso e sulla necessità di operare in un contesto di minaccia, tempi ristretti e informazioni parziali.
La difesa dovrà tuttavia evitare una tesi di obbedienza meramente formale. La questione centrale è se, al momento dell’esecuzione, l’illiceità dell’ordine fosse manifesta per un militare medio collocato nella stessa posizione, con le stesse informazioni e lo stesso livello di competenza. Se l’ordine appariva legittimo, proveniva da autorità competente, rientrava nella missione e non presentava evidenti profili criminosi, l’esecutore potrà invocare l’affidamento sull’ordine ricevuto e sulla catena di comando.
Errore tecnologico, caso fortuito e forza maggiore
L’impiego di sensori, algoritmi e sistemi automatizzati rende centrale il tema dell’errore. L’art. 47 c.p. esclude il dolo quando l’errore cade sul fatto che costituisce reato; l’art. 48 c.p. assume rilievo quando l’errore dell’esecutore sia determinato da dati, informazioni o rappresentazioni provenienti da altri soggetti; l’art. 45 c.p. consente di valorizzare caso fortuito o forza maggiore quando l’evento sia dovuto a fattori imprevedibili e non governabili; l’art. 49 c.p. può rilevare quando l’azione sia inidonea a realizzare il fatto tipico o il reato sia soltanto supposto.
A favore dell’imputato può sostenersi che l’output del sistema abbia generato una rappresentazione non colpevole del bersaglio o della minaccia, specialmente quando il militare non avesse strumenti effettivi per verificare diversamente l’informazione. Se l’algoritmo, il sensore o la catena informativa hanno prodotto un dato apparentemente affidabile, e se l’operatore ha rispettato le procedure di controllo previste, la responsabilità penale non può essere desunta dal solo esito negativo della missione.
Regole d’ingaggio come parametro, non come automatismo di colpa
Le regole d’ingaggio possono costituire un parametro importante per valutare la liceità dell’azione, ma non ogni loro violazione formale comporta automaticamente responsabilità penale. In sede processuale occorre distinguere tra violazione disciplinare, irregolarità procedurale e reato. La difesa dovrà verificare se la regola era chiara, conoscibile, applicabile al caso concreto e causalmente collegata all’evento contestato.
Una soluzione favorevole consiste nel sostenere che le regole d’ingaggio, se formulate in modo ambiguo o integrate da procedure tecniche non pienamente accessibili all’operatore, non possano fondare da sole un giudizio di colpa. L’accusa deve provare quale regola cautelare concreta sia stata violata e perché il militare potesse e dovesse comportarsi diversamente nelle condizioni operative date.
Concorso di persone e catena di comando
Nei sistemi d’arma complessi, la decisione è spesso distribuita tra comandante, operatore, analisti, personale tecnico, ufficiali di collegamento e livelli superiori di autorizzazione. L’art. 110 c.p. richiede però un contributo effettivo, causale e soggettivamente rimproverabile. Non è sufficiente appartenere alla catena operativa o aver partecipato alla missione: occorre dimostrare quale contributo individuale abbia inciso sull’evento e con quale consapevolezza.
La difesa del singolo militare potrà quindi puntare sulla delimitazione della posizione di garanzia: chi non aveva il potere di modificare i parametri del sistema, interrompere l’ingaggio, correggere l’intelligence o incidere sulla decisione finale non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di essere inserito nella missione. La responsabilità del comandante, dell’operatore e del tecnico deve essere distinta, evitando imputazioni collettive o cumulative.
Prova digitale, log di missione e standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio
Nel processo penale la prova deve reggere al criterio dell’art. 533 c.p.p.: la condanna è possibile solo se la colpevolezza risulta oltre ogni ragionevole dubbio. Per converso, l’art. 530 c.p.p. impone l’assoluzione quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato; lo stesso vale quando vi sia prova o dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.
La difesa deve quindi richiedere l’acquisizione e la verifica tecnica di log, tracciati, immagini, registrazioni audio-video, dati dei sensori, versioni del software, parametri di ingaggio, ordini scritti o digitali, comunicazioni operative e report post-missione. Se tali dati mancano, sono incompleti, non sono stati conservati correttamente o non consentono di ricostruire la catena decisionale, il dubbio probatorio deve operare a favore dell’imputato.
Soluzioni processuali e difensive a favore dell’imputato
- Archiviazione ex art. 408 c.p.p.: quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, soprattutto per assenza di nesso causale, incertezza tecnica o mancanza di una condotta individuale rimproverabile.
- Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.: quando, all’udienza preliminare, gli elementi non consentono una ragionevole previsione di condanna o emergono cause di non punibilità.
- Assoluzione ex art. 530 c.p.p.: quando il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, manca la prova dell’elemento soggettivo o vi è dubbio su una causa di giustificazione.
- Esclusione del dolo: se il militare ha agito sulla base di dati operativi apparentemente attendibili e non aveva consapevolezza dell’illegittimità dell’ingaggio.
- Esclusione della colpa: se non è individuabile una regola cautelare concreta violata, o se la condotta alternativa non era esigibile nelle condizioni operative date.
- Applicazione delle cause di giustificazione: adempimento del dovere, ordine non manifestamente criminoso, uso legittimo delle armi, difesa legittima o stato di necessità, se compatibili con il caso concreto.
- Riconoscimento dell’errore scusabile: quando l’errore sul bersaglio, sulla minaccia o sui dati del sistema non era evitabile con l’ordinaria diligenza richiesta al militare in quella situazione.
- Riqualificazione del fatto: ove non sia possibile escludere del tutto la responsabilità, valutare una qualificazione meno grave, l’esclusione delle aggravanti, l’applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e una commisurazione favorevole della pena ai sensi dell’art. 133 c.p.
Riferimenti normativi essenziali
- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 24, 25 e 27.
- Codice penale, artt. 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 62-bis, 110 e 133.
- Codice di procedura penale, artt. 408, 425, 530 e 533.
- Codice dell’ordinamento militare, art. 1349 sugli ordini militari.
- Codice penale militare di pace, artt. 37, 39, 41 e 42.
- Diritto internazionale umanitario: principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, quali parametri di valutazione dell’uso della forza in operazioni militari.