Diritto Penale Agroalimentare,Tutelarsi

Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica

La disciplina penale degli alimenti e la legge n. 283/1962

A cura dell’Avv. Diego De Paolis

La tutela penale degli alimenti è storicamente imperniata sugli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962, che puniscono una serie di condotte relative alla produzione, detenzione, vendita e somministrazione di sostanze alimentari non conformi ai requisiti di legge. Tali norme colpiscono, tra l’altro, la commercializzazione di alimenti alterati, in cattivo stato di conservazione, contaminati, insudiciati, nocivi o contenenti additivi non autorizzati.

Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica, intesa in senso ampio come stato di benessere fisico e psichico della collettività. La tutela è fortemente anticipata: le fattispecie sono qualificate come reati di pericolo presunto, poiché non è necessario dimostrare l’effettiva idoneità della condotta a ledere la salute, essendo sufficiente la violazione della regola precauzionale.

Si tratta di illeciti che si collocano tipicamente all’interno di attività imprenditoriali lecite e ordinarie. Le violazioni non presuppongono necessariamente un intento fraudolento: spesso derivano da scelte organizzative finalizzate al risparmio di costi (ad esempio, evitando la distruzione di alimenti deteriorati o trascurando adeguate modalità di conservazione). Proprio per queste caratteristiche, tali contravvenzioni sembrerebbero astrattamente compatibili con il modello di responsabilità delineato dal d.lgs. 231/2001.

Tuttavia, il legislatore ha escluso espressamente queste fattispecie dal catalogo dei reati presupposto, con la conseguenza che la loro commissione, di per sé, non può fondare una responsabilità dell’ente. Da qui nasce l’apparente vuoto di tutela che l’Autore si propone di colmare attraverso l’analisi delle altre fattispecie rilevanti.

 L’art. 25-bis d.lgs. 231/2001 e i delitti contro l’industria e il commercio

Il fulcro dell’argomentazione è rappresentato dall’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità degli enti ai delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale. Molte delle fattispecie richiamate da tale disposizione sono direttamente applicabili alla commercializzazione di prodotti alimentari non genuini, alterati o ingannevolmente presentati.

In questo modo, pur in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 283/1962, il sistema 231 consente comunque di sanzionare le imprese che pongano in essere frodi alimentari, a condizione che tali condotte assumano rilievo penale sotto il profilo della lealtà degli scambi commerciali. La responsabilità dell’ente non discende quindi dal pericolo per la salute, bensì dalla violazione della buona fede nei rapporti economici.

La frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il primo e più rilevante reato analizzato è la frode nell’esercizio del commercio, disciplinata dall’art. 515 c.p. La norma punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato non è il patrimonio del singolo acquirente, ma la buona fede negli scambi commerciali, a protezione sia dei consumatori sia degli operatori economici corretti. La fattispecie è di particolare rilievo per il settore alimentare, poiché i parametri di origine, qualità e quantità sono elementi essenziali nell’identificazione dei prodotti alimentari.

Il reato può essere commesso da chiunque operi nell’ambito dell’attività commerciale, inclusi dipendenti e collaboratori. Ciò comporta rilevanti conseguenze sul piano della responsabilità dell’ente: la società può rispondere anche quando la frode sia realizzata da un soggetto subordinato, all’insaputa o persino contro la volontà dei vertici, qualora la condotta sia stata posta in essere nell’interesse dell’impresa e in assenza di un’adeguata organizzazione preventiva.

La giurisprudenza interpreta in modo ampio i concetti di diversità qualitativa e quantitativa, ricomprendendovi, ad esempio, la vendita di alimenti scaduti, scongelati o non conformi ai disciplinari di produzione. Non è richiesto l’uso di artifici o raggiri, né un controllo attivo da parte dell’acquirente. Il reato si consuma con la consegna della merce, intesa in senso funzionale come adempimento dell’obbligazione contrattuale.

L’art. 515 c.p. può concorrere con le contravvenzioni della legge n. 283/1962, poiché le due discipline tutelano beni giuridici diversi: la salute pubblica da un lato, la correttezza del commercio dall’altro. Questo concorso rafforza ulteriormente la possibilità di coinvolgere la responsabilità dell’ente nei casi di frode alimentare. 

La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L’art. 516 c.p. punisce chi pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari che non lo sono. Anche in questo caso, la tutela è rivolta alla buona fede negli scambi e non direttamente alla salute pubblica.

La norma si applica a qualsiasi forma di messa a disposizione della merce, anche gratuita, ed è sufficiente la detenzione finalizzata alla vendita. Non è invece penalmente rilevante la mera produzione del bene, se non seguita dall’immissione in commercio.

Elemento centrale della fattispecie è il concetto di “non genuinità”, che viene distinto dalla pericolosità per la salute. L’Autore richiama la distinzione tra genuinità materiale (relativa alla composizione fisico-chimica del prodotto) e genuinità formale (conformità ai parametri stabiliti dalla normativa di settore). Un alimento può quindi essere non genuino anche se non nocivo, ad esempio perché contiene ingredienti diversi o in proporzioni non consentite.

Anche questo reato è pienamente compatibile con la responsabilità dell’ente, sulla base delle stesse considerazioni svolte per la frode in commercio, ed è frequentemente rilevante nel settore agroalimentare industriale. 

La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L’art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali – inclusi gli alimenti – con nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in inganno sull’origine, provenienza o qualità del prodotto. Si tratta di una fattispecie di falso ideologico, distinta dalla contraffazione in senso stretto.

Il reato tutela la lealtà del commercio e l’interesse dei consumatori a effettuare scelte consapevoli. La giurisprudenza riconosce che anche gli alimenti rientrano nella nozione di prodotti industriali, specialmente quando siano caratterizzati da una tipicità territoriale o qualitativa.

Particolare rilievo assumono i casi di uso improprio di denominazioni geografiche, marchi di qualità o indicazioni DOP e IGP. L’idoneità ingannatoria è valutata con riferimento al consumatore medio e alla normale dinamica degli acquisti, caratterizzata da rapidità e limitata possibilità di verifica.

La responsabilità dell’ente può sorgere anche quando l’impresa non sia l’autrice materiale della falsificazione, ma si limiti a commercializzare prodotti ingannevoli, consapevole della loro natura. Anche questa fattispecie può concorrere con le violazioni amministrative e penali della normativa alimentare speciale.  

La contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine (art. 517-quater c.p.)

L’art. 517-quater c.p. estende ulteriormente la tutela penale alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. La norma punisce sia la contraffazione o alterazione dei segni distintivi, sia la successiva commercializzazione dei prodotti contraffatti.

Il bene giuridico tutelato è l’interesse dei consumatori a non essere ingannati sulla provenienza di prodotti particolarmente qualificati, nonché la tutela dei produttori che operano nel rispetto dei disciplinari. La fattispecie si fonda sulle definizioni fornite dalla normativa europea in materia di DOP e IGP.

L’ambito applicativo è molto ampio e comprende tutte le fasi della filiera commerciale, dall’introduzione nel territorio dello Stato alla vendita al dettaglio. Anche in questo caso, il reato concorre con le contravvenzioni della legge n. 283/1962, rafforzando il sistema sanzionatorio complessivo.  

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